INDICE ARGOMENTI

 

NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm

 



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D.M. 1444/68

DECRETO INTERMINISTERIALE n. 1444 del 2 aprile 1968

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm

BARRIERE ARCHITETTONICHE

LEGGE n. 13 del 9 Gennaio 1989

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0013.htm

LEGGE TOGNOLI

LEGGE n. 122 del 24 marzo 1989

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0122.htm

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (vedi artt.5 e 6 della legge)

LEGGE 22 maggio 2010, n. 73 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0073.htm

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

 ARGOMENTI:

 

  • LA S.C.I.A. SOSTITUISCE LA D.I.A.

          in sostituzione dell'art.19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, 

          art. 49, comma 4-bis della legge n. 122 del 2010

 

  • MODIFICHE AL TESTO DELLA 380/2001 E ALTRE LEGGI

          introduce il nuovo dispositivo nel Testo Unico con le conseguenti modifiche

          art. 5 comma 2 Legge n. 106 del 12 Luglio 2011

 

  • INTERVENTI IN CUI LA SCIA NON PUO' SOSTITUIRE LA DIA

          La SCIA sostituisce la DIA in tutti i casi tranne quando quest'ultima sia alternativa

          al Permesso di Costruire

stabilisce questo principio

interventi in cui la DIA può sostituire il Permesso di Costruire

interventi di ristrutturazione edilizia in cui la DIA può sostituire il PdC 

 


C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

“liberalizzazione” degli interventi edilizi minori

legge che introduce la modifica dell'art 6 della 380

Diritti di istruttoria (importo massimo e minimo)

art. 10 lett. G della Legge n.68 del 19.03.1993

stabilisce l'importo minimo per i diritti di istruttoria a L.30.000 e quello massimo a L. 1.000.000 (€ 516,46)

Determinazione del Costo di Costruzione

Decreto Ministeriale Lavori Pubblici n.801 del 10.05.1977

 

  • art.8: classi di edifici e relative maggiorazioni

 

 

NORMATIVA REGIONALE

RECUPERO SOTTOTETTI ESISTENTI

LEGGE REGIONALE n. 13 del 16 Aprile 2009 

Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

 

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/507FFE3FCDF8EB68C125759F004463FE


VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA

LEGGE REGIONALE n.15 del 11 Agosto 2008

 

contenuti: 

  • accertamento di conformità, sanzioni previste (art.22)

 

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/FA4770DF40F4D876C125749E002FE5AF

PIANO TUTELA ACQUE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 42 del 27 Settembre 2007

Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR)

 

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EDILIZIA SOSTENIBILE - ARCHITETTURA SOSTENIBILE - BIOEDILIZIA

Legge Regionale n.6 del 27.05.2008

 

argomenti:

 

  • art. 5: obbligatorietà fonti energetiche rinnovabili per ristrutturazioni e nuove costruzioni

 

 

PIANO CASA LAZIO

PIANO CASA LAZIO (Polverini)

LEGGE REGIONALE n.10 del 13 Agosto 2011

Modifiche alla legge  regionale  11  agosto  2009,  n.  21  (Misure straordinarie per il settore edilizio ed  interventi  per  l'edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2  luglio  1987,  n.  36 (Norme in materia di  attivita'  urbanistico-edilizia  e  snellimento delle procedure),  26  giugno  1997,  n.  22  (Norme  in  materia  di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre  1997,  n.  29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e  tutela  dei  beni  e  delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n.  38  (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge  regionale  6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle  funzioni  a  livello  regionale  e locale per  la  realizzazione del  decentramento  amministrativo»  e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6  (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia),  11  agosto 2008, n. 15  (Vigilanza sull'attivita'  urbanistica-edilizia)  e  16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti). 

ARGOMENTI

PIANO CASA LAZIO Marrazzo così come modificato dalla L.R. n10 del 13.08.2011 (P.C.L. Polverini)

Legge Regionale 11 agosto 2009, n.21

Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_focuson/LeggeRegionale11agosto2009n21.pdf

PRIMA CIRCOLARE ESPLICATIVA Artt.2, 3 e 6

DELIBERAZIONE n.20 PROPOSTA n.25383 del 20.12.2011

Piano Casa della Regione Lazio. Primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione degli articoli  2, 3 e  6 della L.R. Lazio n. 21/2009, come modificate,integrate e sostituite dalla L.R. Lazio n. 10/2011.

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_contenuti/Regolamento_Piano_Casa.pdf

 

SECONDA CIRCOLARE ESPLICATIVA artt.3ter, 4, 5, 6

Delibera di Giunta Regionale n.184 del 08.05.2012

Piano Casa della Regione Lazio. Ulteriori indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione degli articoli  3 ter, 4, 5 e  6 della L.R. Lazio n. 21/2009, come modificati, integrati, introdotti e sostiuiti dalla L.R. Lazio n. 10/2011.

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_news/allegato_DGR_184_2012_II_circolare.pdf

 

MODIFICHE PIANO CASA - 6 Agosto 2012

  • edifici plurifamiliari: LR10/11 art3 c.1 lett.A - Circ art 2-3-6, punto 6.1
    • nozione di edificio: anche Circolare Min. Lavori Pubblici n.1820 del 23 Luglio 1960
    • nozione di edificio residenziale: anche Circolare Min. Lavori Pubblici n.1820 del 23 Luglio 1960
    • unità immobiliari con autonomia funzionale
    • progetto unitario: anche LR10/11, art.3 comma 8
  • "aderenza": Circ art 2-3-6, punto 6.5, II capoverso
  • "adiacenza": Circ art 2-3-6, punto 6.5, III capoverso
  • "corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale": Circ art 2-3-6, punto 6.5, IV capoverso
  • "pertinenza" 
    • accezione urbanistica e civilistica: Circ art 2-3-6, punto 6.5, V capoverso
    • vincolo di pertinenzialità: Circ art 2-3-6, punto 6.5, VI capoverso
  • vani accessori: Circ art.3ter-4-5-6 - punto 12
    • locali tecnologici
    • intercapedini
  • cumulabilità degli incrementi
    • art.3 c.1 lett.A cumulabile con art.5 c.1 lett A : vedi art 3 comma 8
  • calcolo piano casa con superfici per fabbricati costruiti con sanatoria
    • art.5 circolare n.20 del 30.12.2011
  • Piano casa con il dispositivo della DIA (e non della SCIA)
    • il dispositivo della SCIA non si applica quando la DIA è in sostituzione del Permesso di Costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lett C D.P.R. 380/01 (come stabilito dall'art.5 comma 2 lett C della Legge n.106 del 12.07.2011

 

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2012, N. 12 - MODIFICHE PIANO CASA

Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n.27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche.

 

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SUBDELEGA DEL PIANO CASA AI FINI PAESAGGIISTICI

LEGGE REGIONALE n°8/2012 - Subdelega delle funzioni in materia di Paesaggio

Con la presente legge vengono delegati ai Comuni i Nulla Osta Paesaggistici anche per interventi previsti nel Piano Casa Lazio.

 

La parte che interessa il Piano Casa sta all' art 1 comma 1 lettera L, che recita:

l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.

 

 

Vedi la legge nel sito della Regione Lazio

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L.R. n.8 del 22 lug 2012.pdf
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MODIFICHE AL PIANO CASA AGOSTO 2014

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VINCOLO PAESAGGISTICO

DECRETO LEGISLATIVO n. 42 del 22 gennaio 2004

PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regione Lazio)

Norme Tecniche di Attuazione

 

note:

  • art. 11 comma 3 lett. A: Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria che mantengono inalterato lo stato esteriore dei luoghi (impianto di smaltimento)
  • art.11 comma 3: Opere che non alterano lo stato dei luoghi
  • art.11 comma11: Deroga all'autorizzazione paesaggistica per domande antecedenti all'entrata in vigore del PTPR (solo per i beni tipizzati)
  • art.24: Beni d’Insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
  • art.35: corsi delle acque pubbliche
  • art.38: aree boscate
  • art.41: aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto (tutelate per legge)
  • art.43: insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto
  • art.43 comma 5: esclusione delle aree urbanizzate dagli insediamenti urbani storici
  • art.45:beni lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini (tipizzati)
  •  
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WebGis:

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0139.htm


SUBDELEGA AI COMUNI DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

LEGGE REGIONALE n. 8 del 22 Giugno 2012 

Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)

 

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/3DFA34140616ADC7C1257A2F003E8C18

 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO

REGIO DECRETO n. 1126 del 16 maggio 1926

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

 

http://www.cmparmaest.pr.it/files/2009/05/rd16maggio1926.pdf

INTERVENTI su Tabelle A-B-C Provincia e A-B-C Comune

Deliberazione Giunta Regionale n.3888 del 29 Luglio 1998

Delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui agli artt.17 punto h) e 34 delle leggi regionali numeri 4 e 5 del 5 marzo 1997.

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/DGR3888_web.pdf

TIPOLOGIE DI INTERVENTO - CONTENUTI TABELLE A-B-C

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1996, n. 6215

Modifica alla deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 1995, n. 5746 concernente: regio decreto-legge n.3267/23 e successive modifiche ed integrazioni e regio decreto n. 1126/26. Vincolo idrogeologico, Adozione delle determinazioni relative alle autorizzazioni a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge n. 3267/23 e degli articoli 20 e 21 del regio decreto 1126/26.

 

 http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/DGR_6215-96.pdf

 

 

VIABILITA'

CODICE DELLA STRADA

  • Nuovo codice della strada

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

PASSO CARRABILE

L'apertura di un passo carrabile su Strada Provinciale si fa con domanda alla Provincia compilando apposito modulo.

Per il calcolo delle distanze relative al passo carrabile bisogna considerare tre parametri: la distanza di visibilità (definita al punto 4.6 del D.M. 19 Aprile 2006 - G.U. n. 170 del 24/07/2006) che deve essere inferiore alla distanza di visibilità per l'arresto estratta dal grafico della fig. 5.1.2.c del punto 5.1.2 del D.M. n. 6792 dell' 11 Novembre 2001- G.U. n.3. del 04.01.2002- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. La verifica a livello grafico si fa sia sulla pianta che sullo sviluppo del tracciato.

La verifica sulla pianta si fa per capire se c'è un ostacolo alla visibilità dei veicoli in arrivo durante le manovre sul passo carrabile e si fa con il triangolo di visibilità, il cui cateto maggiore è la distanza di visibilità e il cateto minore è generalmente di 3,00mt internamente alla proprietà.

La verifica a livello altimetrico serve per capire se la visibilità è ostacolata da un dosso e si fa osservando se il tracciato stradale non ostacola la reciproca visibilità dei veicoli a 1,10mt sempre considerando le due distanze di cui sopra.

L'accesso deve essere pavimentato e devono essere eseguiti tutti gli accorgimenti per deviare le acque meteoriche dalla strada (punto 45.8 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada (DPR 495/92) 

 

 

NORMATIVA ANTISISMICA

Regolamento Regionale concernente lo 

"Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in

materia di prevenzione del rischio sismico" adottato con

Delibera Giunta Regionale n. 10 del 13.01.2012

 

art.4 - progetti non sottoposti a controllo

art.6 - interventi non soggetti ad autorizzazione sismica

 

 

 

A.S.L. e NORME IGIENICO SANITARIE

STANDARD IGIENICO-SANITARI PER EDIFICI RESIDENZIALI

DECRETO MINISTERIALE SANITA' del 5 Luglio 1975

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1975_dm0507.htm


CIRCOLARE ASL SU PARERI EDILIZI

ASL RMG - Circolare prot.n. 1684 del 23.03.2012 - Semplificazione dei procedimenti, precisazione di competenze
La circolare limita i pareri su progetti di costruzione solo a progetti di rilevanza particolare, mentre mantiene il parere per gli impianti di ssmaltimento
Circolare ASL su pareri edilizi.pdf
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CIRCOLARE SU PARERI PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E IDONEITA' TECNICO-SANITARIA

ASL-RMG - Circolare prot.n.153 del 10.01.2013 - Linee guida sui pareri igienico sanitari per gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche cosiddetti "alternativi"....
Linee guida sui pareri igienico sanitari per gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche cosidetti "alternativi" (subirrigazione ed evapotraspirazione) e sui pareri di idoneità tecnico-
circolare asl rmg 153-2013 su pareri san[...]
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BARRIERE ARCHITETTONICHE

CIRCOLARE DELLA REGIONE LAZIO CON INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ACCESSIBILI AI DISABILI SU RUOTE

Circolare n. 3773 del 31.10.1996 (Regione Lazio - Assessorato opere, reti di servizi e mobilità)
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, servizi e spazi pubblici.
BARRIERE ARCHITETTONICHE - circolare Reg[...]
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TERRE E ROCCE PROVENIENTI DA SCAVI

L.98/2013 DECRETO DEL FARE - Art. 41-bis - Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

D.Lgs 152/06 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE

  • - art.183. Definizioni: Vai all'articolo >>
    • a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
    • r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

 

  • art.184. Classificazione Vai all'articolo >>
    • co.3. Sono rifiuti speciali:
      • b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle ATTIVITA' DI SCAVO, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
  • art.184-bis. Sottoprodotto Vai all'articolo >>
    • co.1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
      • a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
      • b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
      • c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
      • d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti  e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.            
  • art.185 - Esclusioni dall’ambito di applicazione Vai all'articolo >>
    • co.1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
      • lett.C) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  • art.186 - Terre e rocce da scavo Vai all'articolo >>
    • co.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
  • Titolo V - Bonifica di siti contaminati 
    • 240. Definizioni Vai all'articolo >>
      • 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:
        • e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
  • Allegati alla Parte Quarta Vai all'articolo >>
    • ALLEGATO C - Operazioni di recupero 
      • R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n°161

Decreto Ministero dell'Ambiente - 5 febbraio 1998

  • art.5 (Recupero ambientale)
    • 1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di areedegradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
    • 2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate  previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
      • a) i rifiuti non siano pericolosi;
      • b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
      • c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
      • d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.
      •  d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica  destinazione d'uso del sito.

 

 

EDILIZIA RURALE E AGRICOLTURA

EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA

LEGGE REGIONALE n.38 del 22 Dicembre 1999

Norme sul governo del territorio

 

  • art.55) edificazione in zona agricola
  • art.57) Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)

 

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Certificazioni IAP e CD - Determinazione Dirigenziale n°G04159 del 10.04.2015

La circolare definisce le modalità e le disposizioni per il rilascio delle certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (CD)

Determinazione-Direzione-Regionale-10-04[...]
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COMUNE DI CASTEL MADAMA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Note:

- art. 63.3: altezza minima tende negozi

 

ONERI CONCESSORI

Delibera Giunta Comunale n.143 del 26.10.2010

"adeguamento oneri concessori ai sensi della L.R. n.35/77 e dell'art.16 del DPR 380/01"

riguarda interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione su edifici a destinazione residenziale, turistico/commerciale/direzionale, industriale/artigianale/direzionale

 

MONETIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO PRIVATE (per cambi di destinazione d'uso)

Delibera di Consiglio Comunale n°31 del 23.07.2007

 

Riguarda la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggi privati ai sensi dell'art 41 sexies della Legge 1150/42 per i cambi d'uso tra categorie diverse (p.es. da magazzino a residenziale).

Le indennità di monetizzazione sono specificate nella Determina del 13.11.2007